Il Trattato contiene una clausola per i pieni poteri. Riportiamo un estratto del ricorso presentato alla Corte Costituzionale tedesca dal Prof. Karl-Albrecht Schachtschneider, il 25 maggio 2008.
III. Procedura di revisione semplificata
Art. 48 Par. 6 TUE
Art. 48 Par. 6 TUE
La "procedura di revisione semplificata" secondo l'Art. 48, 6 TUE stabilisce una legge per i pieni poteri. Secondo l'Art. 48 Par. 6 TUE il Consiglio Europeo può per decisione Europea "modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea relative alle politiche e azioni interne dell'Unione" su iniziativa del governo di qualsiasi stato membro, del Parlamento Europeo o della Commissione, previa (semplice) consultazione del Parlamento Europeo e della Commissione come pure, nel caso di modifiche nel campo della politica monetaria, della Banca Centrale Europea. La terza parte del TFUE abbraccia tutte le politiche importanti dell'Unione, e cioè la libera circolazione di merci con l'unione doganale, l'agricoltura, il divieto di restrizioni, la libera circolazione dei capitali e dei servizi (dunque, il mercato interno e le libertà fondamentali), lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, i trasporti, le norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul riavvicinamento delle legislazioni, la politica economica e monetaria, l'occupazione, la politica commerciale comune, la cooperazione doganale, la politica sociale, l'istruzione, la formazione professionale, la gioventù, la cultura, la sanità pubblica, la protezione dei consumatori, le reti transeuropee, l'industria, la coesione economica, sociale e territoriale, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, l'ambiente, la cooperazione allo sviluppo, la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi.
E' vero che la decisione entra in vigore, Art. 48, 6, secondo paragrafo, "solo previa approvazione degli stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali", ma la decisione non è alcun trattato internazionale che richieda una ratifica. L'Art. 59, 2 della Costituzione tedesca (GG) non è pertinente. Il Bundestag (Camera dei deputati) e il Bundesrat (Camera dei Länder) non sono chiamati a partecipare alla procedura. A causa della potestà sulla politica estera, l'approvazione può essere concessa solo dal governo federale. Anche l'art. 23, 1, 3 GG non porta alla procedura prescritta per la modifica della Costituzione (Art. 79, 2 GG), perché la decisione non modifica le "basi contrattuali" dell'Unione Europea né promulga "norme comparabili, per mezzo delle quali questa Costituzione viene modificata o integrata rispetto al suo contenuto o tali modifiche o integrazioni vengono permesse". Già il Trattato di Lisbona permette queste modifiche o integrazioni, nel caso che davvero la Costituzione venga modificata o integrata nel suo contenuto. Questo, ad ogni modo, è il caso eccezionale, perché le politiche riguardano prevalentemente materie di diritto semplice. E' vero che la decisione, secondo l'Art. 48, 6, 3 TUE "non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei trattati", ma queste competenze sono disciplinate nell'Art. 2b (3) TFUE come competenze esclusive e nell'Art. 2c (4) come competenze condivise. A ciò vanno aggiunte le ampie competenze sul coordinamento della politica economica e di occupazione, ma anche della politica sociale nell'Art. 2d (5) TFUE, come pure le competenze sulle misure di sostegno, coordinamento e completamento nei settori Tutela e miglioramento della salute umana, industria, cultura, turismo, istruzione, formazione professionale, gioventù e sport, protezione civile, cooperazione amministrativa secondo l'Art. 2e (6) TFUE. Tutte le competenze sono formulate nel modo possibilmente più ampio, come mostra lo stesso elenco qui sopra. Le politiche della terza parte del Trattato di Lisbona non sono indicate come competenze. Esse disciplinano i limiti dei poteri che per conseguenza possono essere ampliati senza modifica delle competenze. Inoltre disciplinano le procedure che possono essere modificate senza modifica delle competenze, in quanto, tra l'altro, possono essere integrati o disintegrati organi nelle o dalle procedure. La procedura di modifica semplificata trasferisce il potere costituzionale al Consiglio Europeo, i dirigenti dell'Unione. Ciò conferisce loro la sovranità per effettuare modifiche della Costituzione che non necessitano nemmeno dell'approvazione del Parlamento Europeo, per non parlare dei parlamenti nazionali. Questa clausola generale è una parte essenziale della statualità dell'Unione Europea così come ampliata dal Trattato di Lisbona, che tramite detta clausola acquista ampia sovranità costituzionale (Verfassungshoheit). La "procedura di revisione semplificata" ha ben poco a che vedere con la democrazia. Essa facilita la totale revisione dei settori di politica interni e una ampia revisione di quelli esterni (in particolare la politica commerciale) dell'Unione e rende tali revisioni (conformemente alle rispettive norme costituzionali) non solo indipendenti dall'approvazione dei parlamenti nazionali, ma anche e soprattutto dall'approvazione popolare prescritta in tal casi, cioè da plebisciti in cui le modifiche costituzionali tendono in genere ad essere bocciate, specialmente quando riguardano la politica economica, monetaria o ancor meglio quella sociale. Si noti che la competenza condivisa secondo Art. 2c (4) TFUE sulla coesione economica, sociale e territoriale comprende anche il riavvicinamento delle politiche fiscali e sociali degli stati membri (considerato urgente nella politica di integrazione). Già oggi l'Art. 90 (93) TFUE contiene disposizioni fiscali che sono indirizzate alla realizzazione e al funzionamento del mercato interno e ad impedire le distorsioni della concorrenza. A questo scopo è ipotizzabile, forse addirittura utile una ulteriore politica fiscale. Attualmente il Consiglio prende decisioni secondo l'Art. 93 TUE su proposta della Commissione, ma all'unanimità previa consultazione del Parlamento Europeo e delle commissioni economiche e sociali. Ciò potrebbe comportare interessi alla modifica, ai quali l'Art. 48, 6 TFUE offre una procedura soccorrevole.
La procedura di revisione semplificata è una legge per i pieni poteri al Consiglio Europeo, che a questo permette di sovvertire l'ordinamento interno, ma anche ampiamente quello esterno, dell'Unione. Solo la politica estera e di sicurezza sono escluse. Con la ratifica del Trattato di Lisbona, la Germania conferisce all'Unione l'autorità di qualsivoglia modifica materiale dell'ordinamento giudiziario tedesco. Su questa modifica solo il Cancelliere federale ha influsso, perché il Consiglio Europeo deve decidere all'unanimità. La procedura di revisione semplificata presenta scarsi resti di democrazia. Il Trattato di Maastricht non contiene alcuna norma paragonabile. L'Art. F,3 (Ora Art. 6, 4) TUE, secondo cui "L'Unione si dota dei mezzi necessari per perseguire i suoi obiettivi e per realizzare le sue politiche" era, secondo Maastricht, solo una dichiarazione di intenti politici non vincolante. [1] Nessun popolo che vuol rimanere uno stato esistenzialmente indipendente può approvare la legge per i pieni poteri. L'Art. 48, 6 TUE permette al Consiglio Europeo di mettere fuori gioco gli organi legislativi nazionali. Quando una politica minaccia di fallire a causa dei parlamenti nazionali, il Consiglio Europeo può modificare il Trattato sul Funzionamento dell'Unione e in tal modo rendere la politica vincolante.
fonte: Movisol
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