02 agosto 2008

Il Trattato di Lisbona come i nazisti nel 1933



Il Trattato contiene una clausola per i pieni poteri. Riportiamo un estratto del ricorso presentato alla Corte Costituzionale tedesca dal Prof. Karl-Albrecht Schachtschneider, il 25 maggio 2008.
III. Procedura di revisione semplificata
Art. 48 Par. 6 TUE



La "procedura di revisione semplificata" secondo l'Art. 48, 6 TUE stabilisce una legge per i pieni poteri. Secondo l'Art. 48 Par. 6 TUE il Consiglio Europeo può per decisione Europea "modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea relative alle politiche e azioni interne dell'Unione" su iniziativa del governo di qualsiasi stato membro, del Parlamento Europeo o della Commissione, previa (semplice) consultazione del Parlamento Europeo e della Commissione come pure, nel caso di modifiche nel campo della politica monetaria, della Banca Centrale Europea. La terza parte del TFUE abbraccia tutte le politiche importanti dell'Unione, e cioè la libera circolazione di merci con l'unione doganale, l'agricoltura, il divieto di restrizioni, la libera circolazione dei capitali e dei servizi (dunque, il mercato interno e le libertà fondamentali), lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, i trasporti, le norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul riavvicinamento delle legislazioni, la politica economica e monetaria, l'occupazione, la politica commerciale comune, la cooperazione doganale, la politica sociale, l'istruzione, la formazione professionale, la gioventù, la cultura, la sanità pubblica, la protezione dei consumatori, le reti transeuropee, l'industria, la coesione economica, sociale e territoriale, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, l'ambiente, la cooperazione allo sviluppo, la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi.

E' vero che la decisione entra in vigore, Art. 48, 6, secondo paragrafo, "solo previa approvazione degli stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali", ma la decisione non è alcun trattato internazionale che richieda una ratifica. L'Art. 59, 2 della Costituzione tedesca (GG) non è pertinente. Il Bundestag (Camera dei deputati) e il Bundesrat (Camera dei Länder) non sono chiamati a partecipare alla procedura. A causa della potestà sulla politica estera, l'approvazione può essere concessa solo dal governo federale. Anche l'art. 23, 1, 3 GG non porta alla procedura prescritta per la modifica della Costituzione (Art. 79, 2 GG), perché la decisione non modifica le "basi contrattuali" dell'Unione Europea né promulga "norme comparabili, per mezzo delle quali questa Costituzione viene modificata o integrata rispetto al suo contenuto o tali modifiche o integrazioni vengono permesse". Già il Trattato di Lisbona permette queste modifiche o integrazioni, nel caso che davvero la Costituzione venga modificata o integrata nel suo contenuto. Questo, ad ogni modo, è il caso eccezionale, perché le politiche riguardano prevalentemente materie di diritto semplice. E' vero che la decisione, secondo l'Art. 48, 6, 3 TUE "non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei trattati", ma queste competenze sono disciplinate nell'Art. 2b (3) TFUE come competenze esclusive e nell'Art. 2c (4) come competenze condivise. A ciò vanno aggiunte le ampie competenze sul coordinamento della politica economica e di occupazione, ma anche della politica sociale nell'Art. 2d (5) TFUE, come pure le competenze sulle misure di sostegno, coordinamento e completamento nei settori Tutela e miglioramento della salute umana, industria, cultura, turismo, istruzione, formazione professionale, gioventù e sport, protezione civile, cooperazione amministrativa secondo l'Art. 2e (6) TFUE. Tutte le competenze sono formulate nel modo possibilmente più ampio, come mostra lo stesso elenco qui sopra. Le politiche della terza parte del Trattato di Lisbona non sono indicate come competenze. Esse disciplinano i limiti dei poteri che per conseguenza possono essere ampliati senza modifica delle competenze. Inoltre disciplinano le procedure che possono essere modificate senza modifica delle competenze, in quanto, tra l'altro, possono essere integrati o disintegrati organi nelle o dalle procedure. La procedura di modifica semplificata trasferisce il potere costituzionale al Consiglio Europeo, i dirigenti dell'Unione. Ciò conferisce loro la sovranità per effettuare modifiche della Costituzione che non necessitano nemmeno dell'approvazione del Parlamento Europeo, per non parlare dei parlamenti nazionali. Questa clausola generale è una parte essenziale della statualità dell'Unione Europea così come ampliata dal Trattato di Lisbona, che tramite detta clausola acquista ampia sovranità costituzionale (Verfassungshoheit). La "procedura di revisione semplificata" ha ben poco a che vedere con la democrazia. Essa facilita la totale revisione dei settori di politica interni e una ampia revisione di quelli esterni (in particolare la politica commerciale) dell'Unione e rende tali revisioni (conformemente alle rispettive norme costituzionali) non solo indipendenti dall'approvazione dei parlamenti nazionali, ma anche e soprattutto dall'approvazione popolare prescritta in tal casi, cioè da plebisciti in cui le modifiche costituzionali tendono in genere ad essere bocciate, specialmente quando riguardano la politica economica, monetaria o ancor meglio quella sociale. Si noti che la competenza condivisa secondo Art. 2c (4) TFUE sulla coesione economica, sociale e territoriale comprende anche il riavvicinamento delle politiche fiscali e sociali degli stati membri (considerato urgente nella politica di integrazione). Già oggi l'Art. 90 (93) TFUE contiene disposizioni fiscali che sono indirizzate alla realizzazione e al funzionamento del mercato interno e ad impedire le distorsioni della concorrenza. A questo scopo è ipotizzabile, forse addirittura utile una ulteriore politica fiscale. Attualmente il Consiglio prende decisioni secondo l'Art. 93 TUE su proposta della Commissione, ma all'unanimità previa consultazione del Parlamento Europeo e delle commissioni economiche e sociali. Ciò potrebbe comportare interessi alla modifica, ai quali l'Art. 48, 6 TFUE offre una procedura soccorrevole.

La procedura di revisione semplificata è una legge per i pieni poteri al Consiglio Europeo, che a questo permette di sovvertire l'ordinamento interno, ma anche ampiamente quello esterno, dell'Unione. Solo la politica estera e di sicurezza sono escluse. Con la ratifica del Trattato di Lisbona, la Germania conferisce all'Unione l'autorità di qualsivoglia modifica materiale dell'ordinamento giudiziario tedesco. Su questa modifica solo il Cancelliere federale ha influsso, perché il Consiglio Europeo deve decidere all'unanimità. La procedura di revisione semplificata presenta scarsi resti di democrazia. Il Trattato di Maastricht non contiene alcuna norma paragonabile. L'Art. F,3 (Ora Art. 6, 4) TUE, secondo cui "L'Unione si dota dei mezzi necessari per perseguire i suoi obiettivi e per realizzare le sue politiche" era, secondo Maastricht, solo una dichiarazione di intenti politici non vincolante. [1] Nessun popolo che vuol rimanere uno stato esistenzialmente indipendente può approvare la legge per i pieni poteri. L'Art. 48, 6 TUE permette al Consiglio Europeo di mettere fuori gioco gli organi legislativi nazionali. Quando una politica minaccia di fallire a causa dei parlamenti nazionali, il Consiglio Europeo può modificare il Trattato sul Funzionamento dell'Unione e in tal modo rendere la politica vincolante.

fonte: Movisol

Gli Svedesi si sono mobilitati contro la legge sul controllo elettronico



Un mese dopo il voto, il 18 giugno, sulla legge del controllo elettronico in Svezia, l'opinione pubblica si è sempre più mobilitata. Dopo la fine di giugno, molte migliaia di persone si sono riunite manifestando in tutto il Paese, per protestare contro la “Lex Orwell”.

Il testo prevede che tutta l'informazione che circola su Internet, includendo anche tutte le comunicazioni che avvengono per cellulare, dovrà passare attraverso dei filtri che dovranno intercettare anche un indirizzo del PC (attraverso il numero di identificazione), un messaggio criptato, una parola ecc.

Ascolto delle masse

I servizi di informazione hanno aperto un inchiesta all'inizio di luglio per sapere chi, nell'ambito della FRA, l'agenzia radiofonica della difesa incaricata di applicare la legge, ha fatto filtrare delle informazioni confidenziali a un giornalista della televisione , sulla capacità reale di stoccaggio delle informazioni filtrate.

A metà luglio, parecchi deputati liberali della maggioranza, hanno annunciato la loro intenzione di votare contro la legge, che dovrà essere emendata in autunno. Non vogliono sopprimere il testo, ma reclamano l'eccezzione in caso di sospetti di crimini o delitti.

“La cosa più importante è che noi rinunciamo agli ascolti di massa dei cittadini svedesi, come potrebbe essere oggi” ha dichiarato Birgittas Ohlsson, deputata del Partito Liberale.

La questione è delicata per le autorità, che sono state visibilmente sopraffatte dalle reazioni. Hakan Jevrell, direttore di Gabinetto del Ministro della Difesa, ha spiegato che la legge era “stata malcompresa”: se FRA spendesse tutto il suo budget annuale per comperare un numero di hard disk sufficienti per captare tutto ciò che passa da un solo cavo, questi sarebbero già pieni in quindici ore. Questo dimostra che, comunque possiamo solo controllare una piccola parte di ciò che avviene in realtà.

Jevrell aggiunge:” Non si tratta solo di decifrare dei semplici passaggi che contengono la parola Al Qaida. Ce ne sarebbero talmente tanti, che non avrebbe senso. Non ne abbiamo la capacità, poiché dopo ci sarebbero altri sistemi che lo impedirebbero”.

Le parole chiave o i sistemi di ricerca non possono essere legati a delle persone fisiche, a meno di farne oggetto di domande specifiche. Ci vorrebbero dunque dei sospetti iniziali, per interessarsi alle comunicazioni di un privato. “Ci sono una quantità di sistemi di ricerca, utilizzati per incrociare e affinare le ricerche”, sottolinea Jevrell senza dettagliare.

Sul sito Internet di FRA si precisa , che “la comunicazione disponibile è filtrata in tempi reali, cioè significa che la stragrande maggioranza del traffico non sarà mai immagazzinata. Solo il materiale di ricerca scelto, partendo dai concetti di ricerca, sarà ricuperato e immagazzinato, per il tempo di verificare se l'informazione “ha un valore per il richiedente” ossia qualunque agenzia governamentale o ministeriale.

Altra indicazione: “Il recupero dei segnali nei cavi si fa automaticamente, con l'aiuto dei sistemi di ricerca che saranno controllati a cose fatte da un organo indipendente”, precisa ancora FRA.. “Un ufficio di protezione per l'integrità, avrà una missione di sorveglianza per l'attività”.

Ma la stragrande maggioranza degli svedesi, non ha alcuna fiducia nelle capacità e l'imparzialità degli organi di controllo promessi dal governo. I difensori della libertà, fanno presente che, per scoprire se un informazione è di loro competenza, gli organi di controllo dovranno prima averla letta, ciò che in sé, costituisce una violazione dei principi della protezione dell'integrità.

Anne Ramberg, Segretaria Generale della Federazione degli Avvocati, dichiara, a differenza del governo e della FRA, di non credere che l'autorità sia sempre valida. “E' fondamentale che in uno Stato di diritto anche le autorità possano essere controllate.”

Persino a destra si teme che la legge costi cara al governo attuale.

Olivier Truc

Lodo Alfano: la monarchia incostituzionale


Dopo la cancellazione dell’art. 11 a favore degli USA, la mortificazione della laicità nazionale alle esigenze della casta papale e la “sovranità del cittadino” ridotta ad una barzelletta, ecco la pedata parlamentare alla pur nominale “uguaglianza dei cittadini davanti alla legge”. E non solo perché, grazie al lodo Alfano, le più alte cariche dello Stato possono governare e legiferare quali che siano gli eventuali crimini di cui siano responsabili e dei quali risponderebbero a fine mandato salvo imboscamento estero prima dello scadere dell’immunità – impunità.


Da sempre penso che nessuno Stato di diritto possa legalizzare ciò che è naturalmente illegittimo: ciò è avvenuto –e non solo con il suddetto “lodo senza lode” a dispetto dell’etimologia – a comprova che lo Stato di diritto non esiste. Ciò avviene in un Paese dove, in nome della legalità, si combatte la criminalità prodotta dal sistema e dove pertanto è difficile distinguere in termini scientifici ciò che è veramente lecito da ciò che non lo è.


L’unica cosa certa è che l’Italia non rinuncia alla nomea di “patria del diritto” e che si dice, nonostante tutto, uno Stato di diritto ovvero che il gioco delle parole rimane l’unica certezza demagogico-liturgica di una caricatura giuridica indefinibile.


Non occorre drammatizzare o soltanto colorire: basta leggere la realtà quale è effettivamente per avere motivi sufficienti di strapparsi i capelli per disperazione politica. Anche se ciò non serve a nulla. Si è sollevato un polverone di scandalo per le parole di Bossi irriverenti per l’inno nazionale e per la bandiera, ma si tratta di quisquilie – per dirla come avrebbe fatto Toto – se ci si inchina davanti al Custode della Costituzione che ne promulga la fine con la disinvoltura di un burocrate che pronuncia la pena di morte di un innocente.


Del resto, niente di meglio ci si poteva aspettare da un uomo che da molto tempo ormai ha tradito sé stesso abbandonandosi alla recita di buone parole alla stregua di un cappellano che benedice le armi o di un papa, che pronuncia un’omelia pasquale o che, salito in “cathedra”, pronuncia la propria infallibilità. Sono le stesse buone parole pronunciate davanti all’Altare della Patria o rivolte alle Forze Armate o dell’Ordine.


Sono le stesse esortazioni di un Napoletano per i buoni rapporti fra Maggioranza ed Opposizione, avendo Costui accettato per naturale tutto il borghesume di sempre, vissuto di parassitismo ma con un pensierino “caritatevole” (leggi: ipocrita) alla povertà e che, a Mosca, ha raccomandato al patriarca ortodosso di stabilire rapporti di fraterna intesa con il papa cattolico! Più efficiente di così! Che cosa ci si poteva aspettare da un Presidente così buono?


Fuori metafora… Stato di diritto non è semplicemente quello basato su leggi scritte, come si è voluto far credere – ai tonti e ai disinformati - subito dopo la cessazione della monarchia assoluta perché, se così fosse, tutte le leggi sarebbero buone e sarebbe valida la ricetta di “legalità uguale a giustizia e a non criminalità”, come ci vogliono far credere i donchisciotti dell’Antimafia. La scienza sociale, così tanto trascurata, non è poi equiparabile alla formula del “due più due fanno quattro”. Lo Stato di diritto vero non è ancora esistito, almeno in Italia, perché esso è solo quello in cui leggi sono le effettive norme di attuazione dei diritti naturali, per esempio del diritto alla vita sin dal momento in cui si nasce. In Italia, infanti e adulti possono morire di fame!


L‘immunità parlamentare è appartenuta ad uno Stato, il cui Parlamento aveva recepito privilegi già appartenuti al monaca assoluto. Si trattava quindi di uno Stato, immediata filiazione dell’autocrazia e base per una democrazia ancora di là da venire. Il lodo Alfano, panegirico medioevale di un vassallo destinato ad un principe, ci riporta indietro di decenni per realizzare una “dittatura democratica” sui generis, in cui, appunto, la prima funzione della legge è quella di tutelare il capo. Il quale, infatti, ha apertamente ringraziato i suoi collaboratori di averlo liberato dalle persecuzioni (sic!) e di fatto un Presidente, che non ha fatto onore alla propria funzione.


Ancora una sola battuta: lo stesso lodo prevede tolleranza zero per chi “guida” un mezzo di locomozione sotto l’ebbrezza dell’alcol o della droga (il che è una cosa buona), mentre prevede tolleranza totale per chi “guida” lo Stato sotto l’ebbrezza dell’impunità e del potere (il che è quanto abbiamo detto)! Se la matematica non è un’opinione!


02 agosto 2008

Il Trattato di Lisbona come i nazisti nel 1933



Il Trattato contiene una clausola per i pieni poteri. Riportiamo un estratto del ricorso presentato alla Corte Costituzionale tedesca dal Prof. Karl-Albrecht Schachtschneider, il 25 maggio 2008.
III. Procedura di revisione semplificata
Art. 48 Par. 6 TUE



La "procedura di revisione semplificata" secondo l'Art. 48, 6 TUE stabilisce una legge per i pieni poteri. Secondo l'Art. 48 Par. 6 TUE il Consiglio Europeo può per decisione Europea "modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea relative alle politiche e azioni interne dell'Unione" su iniziativa del governo di qualsiasi stato membro, del Parlamento Europeo o della Commissione, previa (semplice) consultazione del Parlamento Europeo e della Commissione come pure, nel caso di modifiche nel campo della politica monetaria, della Banca Centrale Europea. La terza parte del TFUE abbraccia tutte le politiche importanti dell'Unione, e cioè la libera circolazione di merci con l'unione doganale, l'agricoltura, il divieto di restrizioni, la libera circolazione dei capitali e dei servizi (dunque, il mercato interno e le libertà fondamentali), lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, i trasporti, le norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul riavvicinamento delle legislazioni, la politica economica e monetaria, l'occupazione, la politica commerciale comune, la cooperazione doganale, la politica sociale, l'istruzione, la formazione professionale, la gioventù, la cultura, la sanità pubblica, la protezione dei consumatori, le reti transeuropee, l'industria, la coesione economica, sociale e territoriale, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, l'ambiente, la cooperazione allo sviluppo, la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi.

E' vero che la decisione entra in vigore, Art. 48, 6, secondo paragrafo, "solo previa approvazione degli stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali", ma la decisione non è alcun trattato internazionale che richieda una ratifica. L'Art. 59, 2 della Costituzione tedesca (GG) non è pertinente. Il Bundestag (Camera dei deputati) e il Bundesrat (Camera dei Länder) non sono chiamati a partecipare alla procedura. A causa della potestà sulla politica estera, l'approvazione può essere concessa solo dal governo federale. Anche l'art. 23, 1, 3 GG non porta alla procedura prescritta per la modifica della Costituzione (Art. 79, 2 GG), perché la decisione non modifica le "basi contrattuali" dell'Unione Europea né promulga "norme comparabili, per mezzo delle quali questa Costituzione viene modificata o integrata rispetto al suo contenuto o tali modifiche o integrazioni vengono permesse". Già il Trattato di Lisbona permette queste modifiche o integrazioni, nel caso che davvero la Costituzione venga modificata o integrata nel suo contenuto. Questo, ad ogni modo, è il caso eccezionale, perché le politiche riguardano prevalentemente materie di diritto semplice. E' vero che la decisione, secondo l'Art. 48, 6, 3 TUE "non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei trattati", ma queste competenze sono disciplinate nell'Art. 2b (3) TFUE come competenze esclusive e nell'Art. 2c (4) come competenze condivise. A ciò vanno aggiunte le ampie competenze sul coordinamento della politica economica e di occupazione, ma anche della politica sociale nell'Art. 2d (5) TFUE, come pure le competenze sulle misure di sostegno, coordinamento e completamento nei settori Tutela e miglioramento della salute umana, industria, cultura, turismo, istruzione, formazione professionale, gioventù e sport, protezione civile, cooperazione amministrativa secondo l'Art. 2e (6) TFUE. Tutte le competenze sono formulate nel modo possibilmente più ampio, come mostra lo stesso elenco qui sopra. Le politiche della terza parte del Trattato di Lisbona non sono indicate come competenze. Esse disciplinano i limiti dei poteri che per conseguenza possono essere ampliati senza modifica delle competenze. Inoltre disciplinano le procedure che possono essere modificate senza modifica delle competenze, in quanto, tra l'altro, possono essere integrati o disintegrati organi nelle o dalle procedure. La procedura di modifica semplificata trasferisce il potere costituzionale al Consiglio Europeo, i dirigenti dell'Unione. Ciò conferisce loro la sovranità per effettuare modifiche della Costituzione che non necessitano nemmeno dell'approvazione del Parlamento Europeo, per non parlare dei parlamenti nazionali. Questa clausola generale è una parte essenziale della statualità dell'Unione Europea così come ampliata dal Trattato di Lisbona, che tramite detta clausola acquista ampia sovranità costituzionale (Verfassungshoheit). La "procedura di revisione semplificata" ha ben poco a che vedere con la democrazia. Essa facilita la totale revisione dei settori di politica interni e una ampia revisione di quelli esterni (in particolare la politica commerciale) dell'Unione e rende tali revisioni (conformemente alle rispettive norme costituzionali) non solo indipendenti dall'approvazione dei parlamenti nazionali, ma anche e soprattutto dall'approvazione popolare prescritta in tal casi, cioè da plebisciti in cui le modifiche costituzionali tendono in genere ad essere bocciate, specialmente quando riguardano la politica economica, monetaria o ancor meglio quella sociale. Si noti che la competenza condivisa secondo Art. 2c (4) TFUE sulla coesione economica, sociale e territoriale comprende anche il riavvicinamento delle politiche fiscali e sociali degli stati membri (considerato urgente nella politica di integrazione). Già oggi l'Art. 90 (93) TFUE contiene disposizioni fiscali che sono indirizzate alla realizzazione e al funzionamento del mercato interno e ad impedire le distorsioni della concorrenza. A questo scopo è ipotizzabile, forse addirittura utile una ulteriore politica fiscale. Attualmente il Consiglio prende decisioni secondo l'Art. 93 TUE su proposta della Commissione, ma all'unanimità previa consultazione del Parlamento Europeo e delle commissioni economiche e sociali. Ciò potrebbe comportare interessi alla modifica, ai quali l'Art. 48, 6 TFUE offre una procedura soccorrevole.

La procedura di revisione semplificata è una legge per i pieni poteri al Consiglio Europeo, che a questo permette di sovvertire l'ordinamento interno, ma anche ampiamente quello esterno, dell'Unione. Solo la politica estera e di sicurezza sono escluse. Con la ratifica del Trattato di Lisbona, la Germania conferisce all'Unione l'autorità di qualsivoglia modifica materiale dell'ordinamento giudiziario tedesco. Su questa modifica solo il Cancelliere federale ha influsso, perché il Consiglio Europeo deve decidere all'unanimità. La procedura di revisione semplificata presenta scarsi resti di democrazia. Il Trattato di Maastricht non contiene alcuna norma paragonabile. L'Art. F,3 (Ora Art. 6, 4) TUE, secondo cui "L'Unione si dota dei mezzi necessari per perseguire i suoi obiettivi e per realizzare le sue politiche" era, secondo Maastricht, solo una dichiarazione di intenti politici non vincolante. [1] Nessun popolo che vuol rimanere uno stato esistenzialmente indipendente può approvare la legge per i pieni poteri. L'Art. 48, 6 TUE permette al Consiglio Europeo di mettere fuori gioco gli organi legislativi nazionali. Quando una politica minaccia di fallire a causa dei parlamenti nazionali, il Consiglio Europeo può modificare il Trattato sul Funzionamento dell'Unione e in tal modo rendere la politica vincolante.

fonte: Movisol

Gli Svedesi si sono mobilitati contro la legge sul controllo elettronico



Un mese dopo il voto, il 18 giugno, sulla legge del controllo elettronico in Svezia, l'opinione pubblica si è sempre più mobilitata. Dopo la fine di giugno, molte migliaia di persone si sono riunite manifestando in tutto il Paese, per protestare contro la “Lex Orwell”.

Il testo prevede che tutta l'informazione che circola su Internet, includendo anche tutte le comunicazioni che avvengono per cellulare, dovrà passare attraverso dei filtri che dovranno intercettare anche un indirizzo del PC (attraverso il numero di identificazione), un messaggio criptato, una parola ecc.

Ascolto delle masse

I servizi di informazione hanno aperto un inchiesta all'inizio di luglio per sapere chi, nell'ambito della FRA, l'agenzia radiofonica della difesa incaricata di applicare la legge, ha fatto filtrare delle informazioni confidenziali a un giornalista della televisione , sulla capacità reale di stoccaggio delle informazioni filtrate.

A metà luglio, parecchi deputati liberali della maggioranza, hanno annunciato la loro intenzione di votare contro la legge, che dovrà essere emendata in autunno. Non vogliono sopprimere il testo, ma reclamano l'eccezzione in caso di sospetti di crimini o delitti.

“La cosa più importante è che noi rinunciamo agli ascolti di massa dei cittadini svedesi, come potrebbe essere oggi” ha dichiarato Birgittas Ohlsson, deputata del Partito Liberale.

La questione è delicata per le autorità, che sono state visibilmente sopraffatte dalle reazioni. Hakan Jevrell, direttore di Gabinetto del Ministro della Difesa, ha spiegato che la legge era “stata malcompresa”: se FRA spendesse tutto il suo budget annuale per comperare un numero di hard disk sufficienti per captare tutto ciò che passa da un solo cavo, questi sarebbero già pieni in quindici ore. Questo dimostra che, comunque possiamo solo controllare una piccola parte di ciò che avviene in realtà.

Jevrell aggiunge:” Non si tratta solo di decifrare dei semplici passaggi che contengono la parola Al Qaida. Ce ne sarebbero talmente tanti, che non avrebbe senso. Non ne abbiamo la capacità, poiché dopo ci sarebbero altri sistemi che lo impedirebbero”.

Le parole chiave o i sistemi di ricerca non possono essere legati a delle persone fisiche, a meno di farne oggetto di domande specifiche. Ci vorrebbero dunque dei sospetti iniziali, per interessarsi alle comunicazioni di un privato. “Ci sono una quantità di sistemi di ricerca, utilizzati per incrociare e affinare le ricerche”, sottolinea Jevrell senza dettagliare.

Sul sito Internet di FRA si precisa , che “la comunicazione disponibile è filtrata in tempi reali, cioè significa che la stragrande maggioranza del traffico non sarà mai immagazzinata. Solo il materiale di ricerca scelto, partendo dai concetti di ricerca, sarà ricuperato e immagazzinato, per il tempo di verificare se l'informazione “ha un valore per il richiedente” ossia qualunque agenzia governamentale o ministeriale.

Altra indicazione: “Il recupero dei segnali nei cavi si fa automaticamente, con l'aiuto dei sistemi di ricerca che saranno controllati a cose fatte da un organo indipendente”, precisa ancora FRA.. “Un ufficio di protezione per l'integrità, avrà una missione di sorveglianza per l'attività”.

Ma la stragrande maggioranza degli svedesi, non ha alcuna fiducia nelle capacità e l'imparzialità degli organi di controllo promessi dal governo. I difensori della libertà, fanno presente che, per scoprire se un informazione è di loro competenza, gli organi di controllo dovranno prima averla letta, ciò che in sé, costituisce una violazione dei principi della protezione dell'integrità.

Anne Ramberg, Segretaria Generale della Federazione degli Avvocati, dichiara, a differenza del governo e della FRA, di non credere che l'autorità sia sempre valida. “E' fondamentale che in uno Stato di diritto anche le autorità possano essere controllate.”

Persino a destra si teme che la legge costi cara al governo attuale.

Olivier Truc

Lodo Alfano: la monarchia incostituzionale


Dopo la cancellazione dell’art. 11 a favore degli USA, la mortificazione della laicità nazionale alle esigenze della casta papale e la “sovranità del cittadino” ridotta ad una barzelletta, ecco la pedata parlamentare alla pur nominale “uguaglianza dei cittadini davanti alla legge”. E non solo perché, grazie al lodo Alfano, le più alte cariche dello Stato possono governare e legiferare quali che siano gli eventuali crimini di cui siano responsabili e dei quali risponderebbero a fine mandato salvo imboscamento estero prima dello scadere dell’immunità – impunità.


Da sempre penso che nessuno Stato di diritto possa legalizzare ciò che è naturalmente illegittimo: ciò è avvenuto –e non solo con il suddetto “lodo senza lode” a dispetto dell’etimologia – a comprova che lo Stato di diritto non esiste. Ciò avviene in un Paese dove, in nome della legalità, si combatte la criminalità prodotta dal sistema e dove pertanto è difficile distinguere in termini scientifici ciò che è veramente lecito da ciò che non lo è.


L’unica cosa certa è che l’Italia non rinuncia alla nomea di “patria del diritto” e che si dice, nonostante tutto, uno Stato di diritto ovvero che il gioco delle parole rimane l’unica certezza demagogico-liturgica di una caricatura giuridica indefinibile.


Non occorre drammatizzare o soltanto colorire: basta leggere la realtà quale è effettivamente per avere motivi sufficienti di strapparsi i capelli per disperazione politica. Anche se ciò non serve a nulla. Si è sollevato un polverone di scandalo per le parole di Bossi irriverenti per l’inno nazionale e per la bandiera, ma si tratta di quisquilie – per dirla come avrebbe fatto Toto – se ci si inchina davanti al Custode della Costituzione che ne promulga la fine con la disinvoltura di un burocrate che pronuncia la pena di morte di un innocente.


Del resto, niente di meglio ci si poteva aspettare da un uomo che da molto tempo ormai ha tradito sé stesso abbandonandosi alla recita di buone parole alla stregua di un cappellano che benedice le armi o di un papa, che pronuncia un’omelia pasquale o che, salito in “cathedra”, pronuncia la propria infallibilità. Sono le stesse buone parole pronunciate davanti all’Altare della Patria o rivolte alle Forze Armate o dell’Ordine.


Sono le stesse esortazioni di un Napoletano per i buoni rapporti fra Maggioranza ed Opposizione, avendo Costui accettato per naturale tutto il borghesume di sempre, vissuto di parassitismo ma con un pensierino “caritatevole” (leggi: ipocrita) alla povertà e che, a Mosca, ha raccomandato al patriarca ortodosso di stabilire rapporti di fraterna intesa con il papa cattolico! Più efficiente di così! Che cosa ci si poteva aspettare da un Presidente così buono?


Fuori metafora… Stato di diritto non è semplicemente quello basato su leggi scritte, come si è voluto far credere – ai tonti e ai disinformati - subito dopo la cessazione della monarchia assoluta perché, se così fosse, tutte le leggi sarebbero buone e sarebbe valida la ricetta di “legalità uguale a giustizia e a non criminalità”, come ci vogliono far credere i donchisciotti dell’Antimafia. La scienza sociale, così tanto trascurata, non è poi equiparabile alla formula del “due più due fanno quattro”. Lo Stato di diritto vero non è ancora esistito, almeno in Italia, perché esso è solo quello in cui leggi sono le effettive norme di attuazione dei diritti naturali, per esempio del diritto alla vita sin dal momento in cui si nasce. In Italia, infanti e adulti possono morire di fame!


L‘immunità parlamentare è appartenuta ad uno Stato, il cui Parlamento aveva recepito privilegi già appartenuti al monaca assoluto. Si trattava quindi di uno Stato, immediata filiazione dell’autocrazia e base per una democrazia ancora di là da venire. Il lodo Alfano, panegirico medioevale di un vassallo destinato ad un principe, ci riporta indietro di decenni per realizzare una “dittatura democratica” sui generis, in cui, appunto, la prima funzione della legge è quella di tutelare il capo. Il quale, infatti, ha apertamente ringraziato i suoi collaboratori di averlo liberato dalle persecuzioni (sic!) e di fatto un Presidente, che non ha fatto onore alla propria funzione.


Ancora una sola battuta: lo stesso lodo prevede tolleranza zero per chi “guida” un mezzo di locomozione sotto l’ebbrezza dell’alcol o della droga (il che è una cosa buona), mentre prevede tolleranza totale per chi “guida” lo Stato sotto l’ebbrezza dell’impunità e del potere (il che è quanto abbiamo detto)! Se la matematica non è un’opinione!