27 maggio 2008

Il decreto Rifiuti


A qualcuno serve necessariamente aprire nuove discariche per continuare a nascondere di tutto. Questa tensione, questa crisi, è stata studiata a tavolino per creare con la forza discariche e inceneritori non solo per il grande business dell'incenerimento, ma anche e soprattutto per far sparire o bruciare qualcosa di veramente grosso. Il business dei rifiuti tossici è IL BUSINESS per eccellenza e la Campania è da decenni meta privilegiata di rifiuti tossici di ogni genere sversati nei campi, sui rifiuti urbani in strada poi dati alle fiamme, nelle cave e nelle discariche poi legalizzate dallo Stato.

Mentre la crisi, che si acuisce ad arte, continua, la produzione e lo stoccaggio di scorie terrificanti procede, e il loro smaltimento diventa sempre più pressante ed improrogabile.
L'unica via di fuga, l'unico mezzo possibile era quello di scavare altre buche col pretesto di ripulire la Campania dai rifiuti tal quale e costuire inceneritori per bruciare le ecoballe (che nessuno vuole perchè zeppe di rifiuti cancerogeni) ed i rifiuti via via prodotti una volta esaurite le discariche.
La realtà invece supera la fantasia ed il Comitato Allarme Rifiuti Tossici rende noto...
quello che il testo del decreto, a prima vista un'accozzaglia di articoli di legge e codici incomprensibili, afferma in maniera sconcertante.

Gli artt 8 e 9 sono quelli della verità, sono quelli dove va ricercata la motivazione di tutto.
Sia i termovalorizzatori e sia le discariche devono nascere con lo scopo ben preciso di bruciare o interrare (in discariche su cui non viene effettuata alcuna VIA) anche rifiuti pericolosi o non meglio specificati.
Le stesse ceneri tossiche, prodotte dalla combustione dei futuri inceneritori, che andrebbero conferite in discariche speciali, si prevede vengano sversate nei 10 siti stabiliti dal decreto: tutti dicono che l'inceneritore non fa male, nessuno che le ceneri prodotte sono vere e proprie bombe ecologiche.

I comma 2 dell'art 8 e 9 sono di portata criminale e per questo sono scritti in un modo scarsamente comprensibile. L'urgenza di aprire nuove discariche appare così una scusa con cui poter aggirare normative nazionali ed europee in tema di smaltimento rifiuti.

Ancora una volta sorge il dubbio che la crisi campana sia stata studiata a tavolino per avviare, con la scusa dell'emergenza, discariche ed inceneritori, col pericolo di affossare eventuali procedimenti in corso (si veda la vicenda Lo Uttaro) e far sparire dietro 2 commi di un decreto un po' di disastri ambientali pregressi.
Il business dei rifiuti tossici è il business per eccellenza, più del petrolio e del tabacco. Questi rifiuti pericolosi vengono prodotti tutti i giorni in ogni parte del mondo e in quantità mostruose: del loro smaltimento è in atto una rudimentale semplificazione ai danni della salute dei cittadini campani.

Di seguito gli articoli incriminati:

Art. 8, comma 2: In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed agli articoli 191 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' autorizzato nella regione Campania, per un triennio rispetto al termine di cui al citato articolo 2, l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.

Art. 8, comma 3: E' prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonche' il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.

Art. 9, comma 2: Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti e' inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonche' 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18.

Come si legge, gli impianti individuati dal decreto sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER:

19.12.12:: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11 (che sarebbe altri rifiuti. compresi i materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose) [cmq previste sotto]

19.05.01: parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19.05.03: compost fuori specifica

20.03.01: rifiuti dei mercati

19.01.12: ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.11 (ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose) [cmq previste sotto]

19.01.14: ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.13 (ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose) [cmq previste sotto]

19.02.06: fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19.02.05 (fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose) [comunque previsti sotto]

ed ancora:

19.01.11*: ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose (tipicamente ceneri prodotte dagli inceneritori)
19.01.13*: ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose (tipicamente ceneri prodotte dagli inceneritori, sono considerate pericolose e vengono solitamente smaltite in discariche speciali)
19.02.05*: fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose
19.12.11*: altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
marco M.

2 commenti:

Mark ha detto...

Credo che manchi qualcosa perche' la tua critica diventi analisi: proposte alternative. Fare informazione e' anche questo. Altrimenti rimani uno che spara sulla croce rossa come fanno ormai in troppi.

Leon ha detto...

Non sparo sulla Croce Rossa Marco, piuttosto pubblico articoli che pochi hanno la voglia o il coraggio di far circolare o pubblicare. Spesso i media danno informazioni parziali e frammentarie, noi, cerchiamo di riprendere il bandolo della matassa. A volte non è semplice, né giusto. Ma, se si sceglie di fare informazione le critiche sono inevitabili. Il problema delle proposte alternative è un argomento affrontato diverse volte. In questo periodo le proposte non vengono scelte come le migliori, ma solo proposte convenienti. A chi? A questo non posso rispondere io.
Un saluto
Leon

27 maggio 2008

Il decreto Rifiuti


A qualcuno serve necessariamente aprire nuove discariche per continuare a nascondere di tutto. Questa tensione, questa crisi, è stata studiata a tavolino per creare con la forza discariche e inceneritori non solo per il grande business dell'incenerimento, ma anche e soprattutto per far sparire o bruciare qualcosa di veramente grosso. Il business dei rifiuti tossici è IL BUSINESS per eccellenza e la Campania è da decenni meta privilegiata di rifiuti tossici di ogni genere sversati nei campi, sui rifiuti urbani in strada poi dati alle fiamme, nelle cave e nelle discariche poi legalizzate dallo Stato.

Mentre la crisi, che si acuisce ad arte, continua, la produzione e lo stoccaggio di scorie terrificanti procede, e il loro smaltimento diventa sempre più pressante ed improrogabile.
L'unica via di fuga, l'unico mezzo possibile era quello di scavare altre buche col pretesto di ripulire la Campania dai rifiuti tal quale e costuire inceneritori per bruciare le ecoballe (che nessuno vuole perchè zeppe di rifiuti cancerogeni) ed i rifiuti via via prodotti una volta esaurite le discariche.
La realtà invece supera la fantasia ed il Comitato Allarme Rifiuti Tossici rende noto...
quello che il testo del decreto, a prima vista un'accozzaglia di articoli di legge e codici incomprensibili, afferma in maniera sconcertante.

Gli artt 8 e 9 sono quelli della verità, sono quelli dove va ricercata la motivazione di tutto.
Sia i termovalorizzatori e sia le discariche devono nascere con lo scopo ben preciso di bruciare o interrare (in discariche su cui non viene effettuata alcuna VIA) anche rifiuti pericolosi o non meglio specificati.
Le stesse ceneri tossiche, prodotte dalla combustione dei futuri inceneritori, che andrebbero conferite in discariche speciali, si prevede vengano sversate nei 10 siti stabiliti dal decreto: tutti dicono che l'inceneritore non fa male, nessuno che le ceneri prodotte sono vere e proprie bombe ecologiche.

I comma 2 dell'art 8 e 9 sono di portata criminale e per questo sono scritti in un modo scarsamente comprensibile. L'urgenza di aprire nuove discariche appare così una scusa con cui poter aggirare normative nazionali ed europee in tema di smaltimento rifiuti.

Ancora una volta sorge il dubbio che la crisi campana sia stata studiata a tavolino per avviare, con la scusa dell'emergenza, discariche ed inceneritori, col pericolo di affossare eventuali procedimenti in corso (si veda la vicenda Lo Uttaro) e far sparire dietro 2 commi di un decreto un po' di disastri ambientali pregressi.
Il business dei rifiuti tossici è il business per eccellenza, più del petrolio e del tabacco. Questi rifiuti pericolosi vengono prodotti tutti i giorni in ogni parte del mondo e in quantità mostruose: del loro smaltimento è in atto una rudimentale semplificazione ai danni della salute dei cittadini campani.

Di seguito gli articoli incriminati:

Art. 8, comma 2: In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed agli articoli 191 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' autorizzato nella regione Campania, per un triennio rispetto al termine di cui al citato articolo 2, l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.

Art. 8, comma 3: E' prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonche' il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.

Art. 9, comma 2: Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti e' inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonche' 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18.

Come si legge, gli impianti individuati dal decreto sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER:

19.12.12:: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11 (che sarebbe altri rifiuti. compresi i materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose) [cmq previste sotto]

19.05.01: parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19.05.03: compost fuori specifica

20.03.01: rifiuti dei mercati

19.01.12: ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.11 (ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose) [cmq previste sotto]

19.01.14: ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.13 (ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose) [cmq previste sotto]

19.02.06: fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19.02.05 (fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose) [comunque previsti sotto]

ed ancora:

19.01.11*: ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose (tipicamente ceneri prodotte dagli inceneritori)
19.01.13*: ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose (tipicamente ceneri prodotte dagli inceneritori, sono considerate pericolose e vengono solitamente smaltite in discariche speciali)
19.02.05*: fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose
19.12.11*: altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
marco M.

2 commenti:

Mark ha detto...

Credo che manchi qualcosa perche' la tua critica diventi analisi: proposte alternative. Fare informazione e' anche questo. Altrimenti rimani uno che spara sulla croce rossa come fanno ormai in troppi.

Leon ha detto...

Non sparo sulla Croce Rossa Marco, piuttosto pubblico articoli che pochi hanno la voglia o il coraggio di far circolare o pubblicare. Spesso i media danno informazioni parziali e frammentarie, noi, cerchiamo di riprendere il bandolo della matassa. A volte non è semplice, né giusto. Ma, se si sceglie di fare informazione le critiche sono inevitabili. Il problema delle proposte alternative è un argomento affrontato diverse volte. In questo periodo le proposte non vengono scelte come le migliori, ma solo proposte convenienti. A chi? A questo non posso rispondere io.
Un saluto
Leon